
Il problema delle servitù militari
Il “Testo unico delle leggi sulle servitù militari”, Regio Decreto 16 maggio 1900, n. 401, e relativo Regolamento approvato con R.D. 11 gennaio 1901, n. 32, prevedeva che intorno alle fortificazioni fossero stabilite tre zone, determinate da altrettanti poligoni circoscritti agli impianti ed aventi i lati rispettivamente a 250, 500 e 1000 metri dalla linea di fuoco più avanzata, dai fianchi e dal fronte di gola.
Nella prima zona non si potevano eseguire costruzioni di sorta, ad eccezione di chiusure con steccati e siepi, alla condizione però di demolirli alla prima richiesta, e delle piantagioni, purché non costituissero “fitta boscaglia”.
Nella seconda zona era parimenti proibita ogni costruzione in muratura, ma si poteva ricorrere al legno e alla terra, senza pietre, mattoni, calce o malta.
Nella terza zona era possibile edificare solo semplici tettoie con pilastri e muri sottili, con altezza al comignolo non superiori a m 7.
In tutte le zone era inoltre proibito aprire strade o fossi, e fare scavi o elevazioni di terreno, depositi di qualsiasi oggetto, ad eccezione dei mucchi di concime, i quali non dovevano superare l’altezza di m 1,20. Con queste condizioni è facile immaginare che fine facessero gli alberi qualora presenti.














